OIV

Riferimento normativo: art. 10 c. 8, d.lgs. n. 33/2013
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

L’Agenzia, quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano, è priva di OIV o organismo con funzioni analoghe. Le funzione dell’IOV sono assunte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Si rimanda inoltre al sito dell'OIV (Link esterno) dell’Amministrazione Provinciale.

L’Organismo di valutazione, collocato dal 31 dicembre 2014 presso il Consiglio provinciale, espleta in piena autonomia e indipendenza di giudizio una serie di attività di controllo, fra l’altro nei settori del controllo interno, della performance, dei premi, della trasparenza e integrità.

L’Organismo relaziona entro giugno dell’anno successivo sull’attività svolta al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale.

L’Organismo è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Giunta provinciale e tre dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale. Uno dei membri esercita le funzioni di coordinatore. L’Organismo definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento.

Pubblicato: 09.07.2018