Interventi straordinari e di emergenza

Riferimento normativo: art. 42 D. Lgs. n. 33/2013

  1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
    1. i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
    2. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
    3. il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Gli interventi straordinari e di emergenza ex art. 42 del d.lgs. n. 33/2013 non rientrano nell'ambito di competenza dell’Agenzia.

Si rimanda anche all’ Amministrazione Trasparente della Provincia Autonoma di Bolzano per quanto non pubblicato in questa sezione.

Comunicato del Presidente ANAC del 29 luglio 2020 
L’Agenzia non ha percepito erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicato: 09/07/2018

Aggiornato: 02/02/2022