Atti di programmazione delle opere pubbliche

Riferimento normativo: art. 38 c. 2 D.Lgs. n. 33/2013

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 21 giugno 2023, n. 36, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne un’agevole comparazione.

Le informazioni sulle opere pubbliche ex art. 38 del d.lgs. n. 33/2013 non rientrano nell’ambito di competenza dell’Agenzia.

Pubblicato: 09/07/2018

Aggiornato: 09.10.2023