Accesso civico

Accesso civico "semplice"

Riferimento normativo: art. 5, c.1 d.lgs. n. 33/2013

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'accesso civico, come previsto dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 i.v.f., è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata direttamente alla Direzione dell’Agenzia, nella persona del Responsabile per la Trasparenza, mediante apposita modulistica.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al responsabile competente, e ne informa il richiedente. Il delegato, entro 30 (trenta) giorni, pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Titolare del potere sostitutivo: Direttrice dell’Agenzia Elisa Guerra
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 418490


PEC: awa.ave@pec.prov.bz.it
E-mail: awa.ave@provincia.bz.it

Accesso civico generalizzato

Riferimento normativo: art. 5, c.2 d.lgs. n. 33/2013

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

A norma del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 e s.m.i., la trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e che tali dati e documenti sono oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

I dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione sono quindi pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico può essere presentata da chiunque e deve contenere gli estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessità di motivazione. L'istanza può essere trasmessa all’amministrazione sia in forma cartacea sia per via telematica.

Ai sensi dell’art. 5 bis), c. 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., l'accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  2. la sicurezza nazionale;
  3. la difesa e le questioni militari;
  4. le relazioni internazionali;
  5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è inoltre escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Per l’accesso civico generalizzato ci si può rivolgere alla Direzione dell’Agenzia:

Direttrice dell’Agenzia Elisa Guerra
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 418490

PEC: awa.ave@pec.prov.bz.it
E-mail: awa.ave@provincia.bz.it

La richiesta può essere presentata sul modulo predisposto (vedi in calce) oppure in carta libera allegando la fotocopia o la scansione di un documento di identità. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su carta o altri supporti materiali.

Il Direttore, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al responsabile delegato, delegato alla gestione delle richieste di accesso civico generalizzato.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque salva l'eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5 bis) del decreto legislativo di cui sopra. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di quindici giorni.

Rimedi

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza:

Responsabile per la trasparenza dell’Agenzia: Elisa Guerra
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 418490

PEC: awa.ave@pec.prov.bz.it
E-mail: awa.ave@provincia.bz.it

Avverso la decisione dell’Amministrazione provinciale o (in caso di richiesta di riesame) avverso quella del Responsabile per la trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

E’ prevista anche la possibilità di ricorrere al Difensore civico competente per la Provincia autonoma di Bolzano (art. 5, comma 8 d.lgs. n. 33/2013).

Regolamento sull’esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni:
Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4

Registo degli accessi civici

Riferimento normativo: Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016

Finora non è stata presentata nessuna richiesta di accesso civico, quindi il registro non contiene dati.

Pubblicato 09/07/2018

Aggiornato 09/10/2023