Chi siamo

Chi siamo

L'Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

L'Agenzia di vigilanza sull'edilizia svolge tutte le funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla normativa in materia e in particolare dall'Art. 62-ter della Legge provinciale sull'edilizia abitativa nr. 13/98.

La Giunta provinciale ha approvato con deliberazioni no.696 del 13/05/2013 e no. 1872 del 09/12/2013 lo statuto dell'Agenzia di vigilanza sull'edilizia.

La funzionalità operativa dell'Agenzia è disciplinata ai sensi dell'Art. 9 dello statuto in un regolamento interno.

Cosa facciamo

Il servizio dell’Agenzia, nella sua funzione di stazione unica di vigilanza, contribuisce affinché la sorveglianza nell’edilizia abitativa agevolata e convenzionata sia garantita in modo efficiente e trasparente su tutto il territorio provinciale.Costituisce oggetto delle verifiche e delle valutazioni il rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata e relative al vincolo dell’edilizia convenzionata.

L'Agenzia, previa stipulazione di una convenzione con i singoli comuni, provvede all'accertamento, alla contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell'edilizia convenzionata e all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa in materia.

L’Agenzia definisce linee guida di qualità che permettono di valutare in modo oggettivo l’organizzazione e la qualità dei servizi offerti.

L'Agenzia, attraverso le proprie prestazioni di controllo e consulenza, mira:

  • al rafforzamento della legalità nell'ambito dell'edilizia convenzionata e sociale, mediante azioni di prevenzione nell'opinione pubblica, al fine di evitare trasgressioni a priori
  • alla creazione di uno stato di conoscenza omogeneo ed un linguaggio uniforme presso gli operatori del settore
  • all'informazione continua verso la collettività dei controlli svolti.

 

FAQ

[FAQ]

Posso acquistare un alloggio convenzionato anche se non risiedo né lavoro in Alto Adige?

Si. Non vi sono restrizioni sull’acquisto di un alloggio convenzionato, ma sono necessari determinati requisiti per la sua occupazione. Maggiori informazioni sui requisiti per l’occupazione sono rinvenibili sul nostro flyer informativo  https://vigilanza-edilizia.provincia.bz.it/downloads/DEF.nach_LG_9.2023_Info_flyer_AWA_ITA.pdf

Data: 6.12.2023
[FAQ]

Una persona che in passato è stata residente in Alto Adige, può occupare un alloggio convenzionato?

Si, le persone che in passato sono stati residenti in Alto Adige e che intendano ristabilire la propria residenza in Provincia di Bolzano, se in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 79 LP 13/1997, possono occupare un’abitazione convenzionata per il proprio fabbisogno abitativo primario, a condizione che, prima dell’emigrazione, abbiano avuto la residenza anagrafica in Alto Adige per almeno 5 anni (art. 79 comma 17: „ Alle persone di cui al comma 1 sono parificate le persone che prima dell'emigrazione erano residenti in provincia di Bolzano per almeno cinque anni. “). Con l’occupazione dell’alloggio convenzionato, sarà cura del cittadino assolvere anche all’obbligo di spostamento della residenza anagrafica.

Data: 6.12.2023
[FAQ]

Definizione di “località facilmente raggiungibile”

Cosa si intende con „località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza” di cui all’art. 79 L.P. 13/97?

 

Si premette che l’art. 79, comma 1 L.P. 13/97 richiede, ai fini dell’occupazione di un alloggio convenzionato, che le persone non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione.

L’art. 79 L.P. 13/97 non definisce con esattezza cosa si debba intendere con “località facilmente raggiungibile” dal posto di lavoro o di residenza e non vi sono norme regolamentari di esecuzione riferite specificamente a detta norma.

Pertanto, occorre fare riferimento alla L.P. 13/98 (Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata), richiamata al comma 1 dell’art. 79 L.P. 13/97. Infatti, la citata L.P. 13/98 all’art. 43 utilizza esattamente la stessa locuzione di cui al comma 1 dell’art. 79 L.P. 13/97, ossia “facilmente raggiungibile”(entrambe le norme contengono anche la medesima terminologia in merito alla “abitazione adeguata”). Peraltro, entrambe le richiamate Leggi provinciali perseguono la finalità di riservare alloggi alla popolazione residente.

 

Per tutto quanto sopra richiamato e per garantire un’interpretazione sistematica, coerente ed omogenea, appare opportuno e corretto utilizzare le medesime definizioni per “facilmente raggiungibile” e “abitazione adeguata”.

 

Art. 43:

“(1) L'abitazione si considera adeguata quando la superficie utile abitabile della stessa non sia inferiore a 28 metri quadrati per una persona, aumentati di 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona. Su richiesta motivata la superficie abitabile può essere aumentata per persone costrette su una sedia a rotelle e per coloro che necessitano di personale assistente.

(2)  L’abitazione facilmente raggiungibile viene definita come tale in base alla distanza e alla differenza di altitudine fra l’abitazione e il posto di lavoro o di residenza del richiedente. Si considera facilmente raggiungibile l’abitazione che non disti più di 40 chilometri dal posto di lavoro o di residenza del richiedente. Se l’abitazione ovvero il posto di lavoro o di residenza si trova a più di 1000 metri di altitudine, la raggiungibilità viene determinata su una distanza di 30 chilometri.”

 

In sintesi, quindi, valgono 40 chilometri (oppure 30 chilometri se la distanza è più di 1000 metri di altitudine) come limite alla “facile raggiungibilità” dal posto di lavoro o di residenza di cui all’art. 79 L.P. 13/97.

 

Data: 28.5.2019
[FAQ]

Ho acquistato un alloggio convenzionato ai sensi dell’art. 79, che intendo affittare.
Vorrei avere informazioni in merito al conteggio del canone di locazione.

In caso di locazione di alloggio convenzionato, ai sensi dell’art. 79, comma 1 ultimo periodo L.P. 13/97, il canone di locazione nei primi venti anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, salvo che il proprietario corrisponda, anche dopo il rilascio della licenza d'uso, il contributo di concessione commisurato al costo di costruzione pari al 15 per cento dell'importo vigente al momento della presentazione della relativa domanda.
Il calcolo del canone di locazione provinciale può essere effettuato dal Privato attraverso il seguente link http://www.provincia.bz.it/costruire-abitare/edilizia-abitativa/calcolo-superficie-valore-convenzionale.asp.
Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7 L.P. 13/98: e Art. 12, c. 5 L. N. 392/1978, se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento. Pertanto, qualsiasi maggiorazione del canone provinciale è consentita solamente a condizione che il Locatore fornisca l’arredo completo dell’alloggio.
Data: 15.1.2019
[FAQ]

Ho attualmente dato in affitto una casa convenzionata. Questo immobile verrà nuovamente affittato il prossimo anno. Dobbiamo segnalare/far controllare un eventuale nuovo inquilino presso l’Agenzia o l’IPES? Se si, come funziona?

Non è necessario che segnaliate l’affitto dell’alloggio convenzionato né all’Agenzia né all’Ipes. Comunque, nel caso in cui l’alloggio si rendesse libero, occorre comunicarlo al Comune entro 30 gg dalla liberazione. Entro il termine di 6 mesi l’immobile deve essere nuovamente occupato da persone aventi i requisiti di legge. In caso di mancata occupazione nei predetti termini, occorre effettuare una nuova comunicazione entro ulteriori 30 giorni (dalla scadenza dei 6 mesi) al Comune, il quale provvederà alla immediata trasmissione all’IPES.

 

 

Data: 16.8.2018
[FAQ]

Abitazioni convenzionate devono essere occupate, tra l’altro, da persone che non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione.

Io sono nudo proprietario di un’abitazione, abitata da una persona che ha il relativo diritto di usufrutto. Ho il diritto di occupare un alloggio convenzionato?

Confermiamo che, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, la nuda proprietà di un immobile non è ostativa all’occupazione di un alloggio convenzionato, in quanto non consente di esercitare il diritto di proprietà in modo pieno.

Quanto sopra si evince direttamente dal comma 1 dell’art. 79 L.P. 13/1997, in base al quale le Abitazioni convenzionate devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone:

- che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione

- aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia;

- o le persone aventi, al momento dell’occupazione dell’abitazione, la residenza o il posto di lavoro in un comune della provincia da almeno cinque anni.

Data: 16.8.2018
[FAQ]

È possibile acquistare e poi affittare un alloggio convenzionato come appartaento per le vacanze?

Un appartamento gravato dal vincolo di cui all'art. 79 L.P. 13/97 può essere acquistato da chiunque. L'occupazione, però, deve essere finalizzata al soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi determinati requisiti indicati all'art. 79 LP 13/97. Un appartamento convenzionato non può essere utilizzato come appartamento per le vacanze.

Data: 6.8.2018

L’attività è regolata dalla legge provinciale istitutiva dell’ente, dallo statuto, dal regolamento interno e dalle convenzioni di cui all’articolo 62-ter, comma 5 della legge provinciale n.13/98.

La sua attività istituzionale riguarda:

◾la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata, (L.P. Nr. 13/98, Art. 62-ter, comma 1 e 2);

◾la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo dell’edilizia convenzionata (L.P. Nr. 13/98, Art. 62-ter, comma 5).

Il Comitato di indirizzo e coordinamento ha deciso che l’Agenzia, in una prima fase, concentri il proprio servizio nel campo della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia convenzionata in favore dei comuni ai sensi dell'Art. 79 L.P. 13/97.